AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18  settembre  1992,  n.
381,  19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993,
n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239,  17  settembre
1993,  n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17
marzo 1994, n. 179". I DD.LL. sopracitati,  di  contenuto  pressoche'
analogo  al  presente decreto, non sono stati convertiti in legge per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 273 del 19 novembre 1992, n. 14 del 19 gennaio 1993, n.
66 del 20 marzo 1993, n. 116 del 20 maggio 1993, n. 168 del 20 luglio
1993, n. 220 del 18 settembre 1993, n. 271 del 18 novembre  1993,  n.
13  del  18  gennaio  1994,  n.  65 del 19 marzo 1994 e n. 114 del 18
maggio 1994).
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto si applica agli  organi  di  amministrazione
attiva,  consultiva  e  di  controllo  ((  dello  Stato  e degli enti
pubblici,   nonche'   delle   persone   giuridiche    a    prevalente
partecipazione pubblica, )) quando alla nomina dei componenti di tali
organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.
  2.  Sono  esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi
rappresentativi delle regioni, delle province,  dei  comuni  e  delle
comunita'   montane   e  gli  organi  che  hanno  comunque  rilevanza
costituzionale.
  3. Sono altresi' esclusi gli organi  per  i  quali  la  nomina  dei
componenti e' di competenza parlamentare.